Menu principale:
Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NUOVO
Art. 1: E’ costituita l’Associazione denominata “ Associazione Teatro Nuovo”, d’ora in avanti indicata come Associazione per comodità. L’Associazione è formata dalle persone fisiche ad essa affiliate, non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.
Art. 2: L’Associazione ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell’uomo attraverso ogni espressione di spettacolo, realizzato con carattere di amatorialità. Ed ancora di promuovere la diffusione dell’arte e della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito. L’Associazione allo scopo di meglio raggiungere i suoi fini può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano i suoi stessi fini.
Art. 3: La nuova sede sociale è in Minervino Murge al Corso Matteotti n. 18 fino a nuova delibera dell’Assemblea.
Art. 4: L’Associazione non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno sempre
improntate ed ispirate a questo principio. Base fondamentale dell’attività è, quindi, il volontariato e l’attività di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione di attività future.
Art. 5 Sono soci coloro che, sentito il parere del Consiglio Direttivo,verranno tesserati dall’Associazione previo versamento della quota associativa e sottoscrizione del presente statuto per presa visione ed accettazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto al voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
E’ prevista la figura di Socio Finanziatore nella quale rientrano i soci che non potendo prestare in maniera fattiva e continuativa la collaborazione richiesta nell’Art. 7 intendono essere comunque partecipi alla vita associativa offrendo in prevalenza un contributo economico. L’ ammissione del socio finanziatore viene deliberata dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, ed il loro numero complessivo non può superare la misura di 1/5 dei soci effettivi. Il valore della quota di partecipazione per i soci finanziatori viene stabilito dall’Assemblea congiuntamente al valore della quota associativa.
E’, infine, prevista la figura di Collaboratore dell’Associazione ed è attribuita a coloro che vorranno svolgere, anche saltuariamente, le attività associative. Per questa figura non è previsto il versamento di alcuna quota associativa, tuttavia è ammessa la partecipazione alle Assemblee senza diritto di voto ed escludendo la possibilità di assumere cariche sociali. L’ammissione dei Collaboratori dell’Associazione viene deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Per l’ammissione a socio o collaboratore occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo indicando:
Nome e Cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza.
La qualifica con cui si desidera aderire all’Associazione (Socio, Socio Fondatore, Collaboratore).
La dichiarazione con cui viene espressa la volontà di attenersi alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delibere degli organi sociali.
Art. 6: La quota ed il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
L’importo della quota associativa annuale verrà deliberato dall’assemblea dei soci all’inizio di ogni esercizio sociale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e verrà versato dai soci entro 30 giorni dalla delibera.
Art. 7: Il socio ha diritto a partecipare alle attività dell’Associazione in relazione alle esigenze artistiche della stessa ed il dovere di prestare la propria collaborazione anche per le opere collaterali, quali il servizio di palcoscenico, i trasporti, i carichi e scarichi e quanto altro attiene la realizzazione delle iniziative associative.
Art. 8: L’ Assemblea, su parere del Consiglio Direttivo, può disporre l’estromissione di soci e collaboratori dell’Associazione che si siano resi gravemente inadempienti in particolare:
rendendosi morosi nel versamento delle quote associative;
disinteressandosi all’Attività dell’Associazione;
operando in contrasto con le finalità e gli scopi dell’Associazione stessa, quali definiti dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.
Art. 9: L’ Assemblea dei soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota; è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio. In alternativa può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno ¼ dei soci. La convocazione deve essere inviata a tutti i soci a mezzo raccomandata postale o a mano, con e-mail o con sms con conferma di lettura e deve indicare l’ordine del giorno ed avere un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di convocazione. Nel caso di sms il socio è tenuto a ritirare presso la segreteria l’O.d.G. Essa è validamente costituita:
in prima convocazione a maggioranza semplice dei soci;
in seconda convocazione con almeno ¼ dei soci.
Accertata la valida costituzione, essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sui seguenti argomenti:
ammissione dei nuovi soci e collaboratori
definizione della quota associativa annuale
nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo
approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
modifiche dello statuto e scioglimento dell’Associazione
estromissione di soci o collaboratori
ogni questione all’ordine del giorno.
L’ assemblea è presieduta dal Presidente ed in mancanza dal Consigliere più anziano. E’ ammessa delega scritta. Il Voto è palese, tranne per gli argomenti in cui ¼ dei presenti richieda il voto segreto.
Art. 10: Il Consiglio Direttivo è formato da almeno quattro persone. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed è composto dal Tesoriere, Segretario, Direttore Artistico e Direttore Tecnico, delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:
formulazione di bilanci
parere sull’ammissione dei nuovi soci o collaboratori ed esame delle cause di esclusione di vecchi soci o collaboratori
attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari
stesura e modifica dei regolamenti interni da proporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci
approvazione dell’indirizzo artistico delle rappresentazioni e della stagione di spettacoli.
Nel caso in cui si verifichi parità di voti decide il voto del Presidente.
Art. 11: Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Dura in carica 2 anni e può essere rieletto.
Art. 12: Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese annotando il tutto nell’apposito Libro di Cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell’Associazione. Redige l’inventario e i bilanci consuntivo e preventivo alla fine di ogni esercizio.
Art. 13: Il Segretario ha la funzione di moderare il dibattito nelle assemblee e di redigere i verbali delle stesse e del Consiglio Direttivo, che trascriverà nei relativi registri. Inoltre compete al segretario la stesura di tutti i documenti relativi all’Associazione , dalle lettere di convocazione alle circolari interne.
Art. 14: Il Direttore Artistico ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni. Svolgerà il suo compito in piena autonomia artistica ed organizzativa in accordo con l’indirizzo approvato dal Consiglio Direttivo. Inoltre ha il compito di sovrintendere tutte le attività collegate all’allestimento di uno spettacolo, dalla progettazione delle locandine all’impostazione del programma pubblicitario.
Art. 15: Il Direttore Tecnico ha la responsabilità dell’allestimento scenografico e si occupa di tutte le attività collegate alla progettazione e realizzazione delle scenografie. Svolgerà il suo compito in piena autonomia tecnica in accordo con l’indirizzo approvato dal Consiglio Direttivo e con l’impostazione data dal Direttore Artistico.
Art. 16: L’esercizio amministrativo apre il 1° Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 17: I Bilanci consuntivo e preventivo devono essere approvati ogni anno entro il mese di Aprile, devono essere depositati presso la sede dell’Associazione 15 giorni prima della seduta al fine di consentirne la consultazione da parte di ciascun associato.
Art. 18: E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 19: Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci. Il patrimonio residuo dell’ Associazione deve essere devoluto ad Enti con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge n. 662 del 23/12/1996.
Art. 20: Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.
Art. 21: Il patrimonio è costituito essenzialmente dalle quote dei soci, da eventuali contributi pubblici o privati, dalle attrezzature teatrali ed ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 22: Il presente statuto e le sue modifiche vengono conservati dal Presidente e ne viene consegnata una copia a ciascun socio.
Art. 23: Nella fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento tutti i soci che risultano essere già iscritti all’Associazione potranno Associarsi secondo quanto previsto dall’art. 5 in deroga all’art. 10 che prevede il parere del Consiglio Direttivo.
Il presente statuto sostituisce integralmente lo statuto precedente ed il regolamento ad esso allegato, mentre lascia in vigore l’atto costitutivo del 20/10/1993.
Letto ed approvato il 3 dicembre 2005
- Aggiornato come da Verbale Assemblea Soci del 14.03.2008.